Credito D'imposta del 30% alle Imprese Turistiche, il 12 ottobre il click day

Credito D'imposta del 30% alle Imprese Turistiche, il 12 ottobre il click day

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE
Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, e’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero relative a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica, nonche’ per le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere.

Il credito d’imposta e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo.
L’agevolazione e’ concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, e comunque fino all’importo massimo di 200mila euro nei tre anni d’imposta.

SPESE ELEGGIBILI AL CREDITO D’IMPOSTA

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono considerate eleggibili:
a) relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, le spese per:
1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria;
3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche’ sia
possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma;
4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
5) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
6) realizzazione di balconi e logge;
7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
8) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine
anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);
10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
11) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa;
b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unita’ immobiliari, quali:
1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);

2) interventi di natura edilizia piu’ rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori,  l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, cosi’ come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalita’ delle persone portatrici di handicap;

4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;

5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari;

6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilita’;

c) relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica, le spese per:
1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

2) installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;

3) coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;

4) installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led,attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++);

d) relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, le spese per:
1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienzaenergetica, prestazioni;

2) acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.
Le singole voci di spesa sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%.

L’importo totale delle spese eleggibili e’, in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potra’ beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.

L’effettivita’ del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

PROCEDURA DI ACCESSO, RICONOSCIMENTO E UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo appositadomanda per il riconoscimento del credito d’imposta.

Per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda e’ presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle modalita’ telematiche.
Nella domanda  sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovra’ essere specificato:

  • a) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese eleggibili
  • b) l’attestazione di effettivita’ delle spese sostenute,
  • c) il credito d’imposta spettante.

IL CREDITO D’IMPOSTA
a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive;
b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale e’ concesso ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con modalita’ stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offertidalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, pena lo scarto
dell’operazione di versamento.

Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalita’ telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonche’ le eventuali variazioni e revoche.

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