ARERA: concorso per 3 Funzionari di ruolo

ARERA: concorso per 3 Funzionari di ruolo

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha indetto un concorso per funzionari di ruolo da impiegare a Milano (Lombardia).

È prevista, infatti, l’assunzione in prova di 3 risorse – Profilo E-r-2021 – qualifica: funzionario III, livello stipendiale base, a tempo indeterminato. La selezione è rivolta a laureati in economia con esperienza lavorativa.

Sarà possibile candidarsi entro il 29 Luglio 2021


IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE DELL’AUTORITÀ
DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. recante “Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità
e successive modifiche e integrazioni”, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei servizi per i settori
dell’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, oggi Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (di seguito ARERA o Autorità);
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 e s.m.i. recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari” (nel seguito D.L. n. 90/2014) e, in particolare, l’art. 22, comma 4
che ha previsto la gestione unitaria, previa stipula di apposite convenzioni, delle procedure
concorsuali per il reclutamento di personale delle autorità indipendenti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso
ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 recante norme in favore dei privi della vista per l’ammissione
ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di seguito legge n. 104/1992) per l’assistenza, l’integrazione
e i diritti delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e s.m.i., con cui è
stato adottato il regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della
disciplina italiana al Regolamento UE n. 2016/679/UE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, e
s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
Vista la vigente normativa in materia di equipollenze dei titoli di studio per la partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021
n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di 2
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” e, in particolare, l’art. 10, comma
11-ter;
Vista la Convenzione Quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale
delle Autorità indipendenti, sottoscritta in data 9 marzo 2015 ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.L.
n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 (di seguito Convenzione Quadro);
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
Visto il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità e, in
particolare, gli articoli 7, 9, 10 e 10 bis;
Vista la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2018, 27/2018/A, recante “Modifica della pianta
organica del personale di ruolo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
Vista la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 307/2020/A, recante, tra l’altro, l’assunzione a
tempo indeterminato di 45 unità di personale già a tempo determinato e la rideterminazione della
pianta organica di ruolo dell’Autorità;
Visto il verbale della riunione del 20 ottobre 2020 con il quale il Collegio dell’Autorità ha dato
mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per l’emanazione di un bando di
concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro (4) unità di personale con competenze
relative alla regolazione nei settori regolati dall’Autorità, carriera funzionariale, qualifica FIII, livello
stipendiale base;
Vista la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 594/2020/A, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021;
Visti l’informativa resa dalla Direzione Affari Generali e Risorse al Collegio, nella sua riunione 1151a
del 23 marzo 2021, in tema di definizione dei profili professionali del personale da acquisire con il
presente bando di concorso e il verbale della stessa riunione del Collegio;
Vista la comunicazione inviata dall’Autorità in data 2 aprile 2021, prot. 15514, alle Autorità
firmatarie della Convenzione Quadro relativa all’avvio della procedura concorsuale oggetto del
presente bando;
Viste le note n. 16402 del 9 aprile 2021 della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e n. 18438 del 22 aprile 2021 dell’Autorità di regolazione
dei trasporti, con le quali le citate Autorità hanno riscontrato la comunicazione di cui al precedente
alinea rendendo nota la propria intenzione di non aderire alla procedura di reclutamento di personale
avviata dall’Autorità;
Considerato che in assenza di formale comunicazione nel termine di cui al punto 2 dell’art. 2 della
Convenzione Quadro, deve ritenersi acquisita la mancata adesione della Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorità nazionale anticorruzione per la procedura concorsuale
in argomento;
Vista l’informativa resa dalla Direzione Affari Generali e Risorse al Collegio, nella riunione 1157a
dell’11 maggio 2021, in ordine alla graduatoria di concorso approvata, con deliberazione 11 marzo
2021, n. 36/2021, dall’Autorità di regolazione dei trasporti per l’acquisizione di personale di profilo
funzionariale di area giuridico-amministrativa;
Vista la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 3 giugno 2021, n.
37/DAGR/2021
EMANA3
il seguente bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di tre unità
di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella carriera dei funzionari di ruolo
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Articolo 1
Posti disponibili
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione in prova di complessive
tre unità di personale nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente in relazione al profilo e alla posizione di seguito indicati:
Profilo E-r-2021: tre laureati con laurea quadriennale o specialistica/magistrale in economia o titolo
di studio equipollente, con competenze ed esperienza specifiche in settori regolati (Qualifica:
Funzionario III, livello stipendiale base). Sede di lavoro: Milano.
Articolo 2
Requisiti di ammissione

  1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea o altra cittadinanza, secondo
    quanto previsto dall’art. 38 del d. lgs. 165/2001; ai cittadini di uno Stato estero è richiesto
    l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà verificata
    durante le prove concorsuali;
    b) idoneità fisica all’impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie
    pubbliche;
    c) godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea
    nello Stato di appartenenza o di provenienza);
    d) laurea in economia conseguita in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni
    secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (DL)
    o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica
    (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
    l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni. È consentita la partecipazione
    ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia
    riconosciuti equivalenti a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici
    concorsi. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del titolo deve essere presentata
    alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – entro il
    termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
    e) documentata esperienza lavorativa, di ricerca e/o di studio – maturata successivamente al
    conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso – di almeno quattro
    anni in settori regolati. In tale ambito è valutabile il conseguimento del titolo di dottore di
    ricerca o di master di primo o di secondo livello e/o l’esperienza effettuata: (i) presso
    istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali, internazionali o comunitarie o di altri stati
    membri dell’Unione Europea; (ii) presso imprese pubbliche o private o studi professionali.
    Il requisito si considera altresì soddisfatto qualora il candidato:
  • abbia prestato servizio nella qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso
    presso Autorità amministrative indipendenti, pubbliche amministrazioni o enti pubblici
    per quattro anni;4
  • abbia prestato effettivo servizio presso l’Autorità, in ruolo o con contratto a tempo
    determinato o per comando o distacco da altra amministrazione pubblica, istituto od
    organismo pubblico o privato con la qualifica almeno di impiegato, per un periodo non
    inferiore a dodici mesi sempreché sia in possesso da almeno tre anni dello specifico titolo
    di studio richiesto per l’ammissione alla procedura concorsuale.
    Ai fini del calcolo dell’esperienza di cui al presente articolo, nel caso in cui siano state svolte
    più attività, anche in contesti diversi, i relativi periodi possono essere cumulati. Qualora più
    attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi,
    di una sola di esse. Per i corsi di dottorato di ricerca o master di primo o secondo livello si
    terrà conto, a condizione che il relativo titolo sia stato conseguito, del numero di anni
    accademici corrispondente alla durata legale dei corsi stessi. L’attività professionale sarà
    utilmente considerata solo se esercitata successivamente al conseguimento del titolo
    abilitativo.
    L’eventuale mancata indicazione nella domanda di partecipazione al concorso di una o più
    attività non potrà essere integrata ex post e comporterà la mancata valutazione della/delle
    stessa/stesse attività ai fini del computo del periodo minimo di esperienza professionale
    documentabile maturata.
  1. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
    termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso con esclusione
    della dichiarazione, da parte della competente autorità italiana, di equivalenza del titolo estero
    che deve essere posseduto alla data di assunzione; i titoli indicati al comma 1, lettere a), b), c)
    devono essere posseduti anche alla data dell’assunzione.
  2. I candidati sono ammessi al concorso con la più ampia riserva in ordine al possesso di ciascuno
    dei requisiti di partecipazione previsti dal bando e del voto del titolo dichiarato ai fini della
    preselezione di cui al successivo art. 7, che potranno essere verificati dall’Autorità in qualsiasi
    momento, anche successivo all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego. Nell’ipotesi di
    esito negativo della suddetta verifica può, con provvedimento motivato, essere disposta
    l’esclusione del candidato dal concorso in ogni momento della procedura, non darsi seguito
    all’assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.
  3. Non possono essere ammessi al concorso pubblico né accedere all’impiego presso l’Autorità
    coloro che:
    i. siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
    ii. siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
    amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
    decaduti o licenziati da un impiego pubblico presso una pubblica amministrazione, anche
    ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver
    conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
    sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;
    iii. abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
    l’interdizione dai pubblici uffici.
    Articolo 3
    Presentazione delle domande
  4. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso, seguendo la procedura
    di cui ai seguenti punti a) e b) a pena di esclusione, nonché al successivo punto c):
    a) compilare telematicamente – esclusivamente tramite il software Adobe Acrobat
    Reader DC, disponibile gratuitamente per sistemi operativi Windows, MacOS, 5
    Android e iOS al link: https://get2.adobe.com/it/reader/ – il modulo PDF editabile
    denominato “Domanda concorso Funzionari 2021” reperibile sul sito web
    dell’Autorità all’indirizzo https://www.arera.it, nella sezione Amministrazione
    Trasparente-Bandi di concorso (https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm);
    b) inviare il PDF compilato, sottoscritto con firma digitale in corso di validità, mediante
    posta elettronica certificata, di seguito PEC, all’indirizzo protocollo@pec.arera.it. In
    alternativa: stampare, firmare su ogni pagina e inviare il PDF compilato, unitamente a
    una copia scansionata non autenticata di un documento di identità in corso di validità,
    mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.arera.it;
    c) trasmettere, con l’invio di cui al punto b), anche il modulo editabile compilato, salvato
    e denominato con il proprio cognome, nome e data di nascita, scritti senza interruzione.
  5. Nel caso in cui l’interessato non sia il titolare della casella PEC ma si avvalga del potere di
    rappresentanza di cui all’art. 38, comma 3 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., deve
    essere trasmessa anche la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono essere allegati
    i documenti di identità, in corso di validità, di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega
    (delegante e delegato se sottoscritti con firma autografa).
  6. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente
    bando nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale – “Concorsi ed esami” – e scade
    improrogabilmente decorsi 30 (trenta) giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nella
    Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di presentazione delle domande cada in un giorno festivo,
    il termine medesimo si intenderà prorogato alle 23:59 del primo giorno feriale successivo.
  7. Ai fini della data di spedizione farà fede la data e l’ora di invio della domanda di partecipazione,
    mediante PEC all’indirizzo PEC indicato al sopraindicato punto b) del presente articolo, risultanti
    dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema.
  8. I candidati devono indicare, nell’oggetto della mail contenente la domanda di partecipazione e i
    relativi allegati, il seguente codice identificativo: Profilo E-r-2021.
  9. I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione di disabilità, di strumenti
    di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20 della legge
    104/1992 e dell’art. 16, comma 1, della legge 68/1999) dovranno farne richiesta nella domanda
    di partecipazione. Entro i quindici giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione
    della domanda di partecipazione, il candidato deve trasmettere, in originale ovvero per copia
    conforme secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, la certificazione medico-sanitaria,
    rilasciata da apposita struttura pubblica, che dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni
    che l’handicap determina in funzione delle prove di concorso e alla necessità di usufruire di
    ausilio e/o di tempi aggiuntivi all’indirizzo PEC protocollo @pec.arera.it, riportando nell’oggetto
    della mail la dicitura “Profilo E-r-2021”.
  10. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R.
    487/1994, devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione. I titoli non espressamente
    dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di formazione della
    graduatoria finale.
  11. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazioni
    sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli
    46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di falsità
    in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
    D.P.R. n. 445/2000.
  12. Tutti gli elementi idonei a verificare il possesso dei requisiti, dei titoli culturali e professionali, e
    delle esperienze di lavoro, devono essere descritti in modo sintetico e puntuale nell’apposito
    modulo di domanda, specificando le date (giorno/mese/anno) di inizio e di cessazione delle
    attività. Le attività in corso andranno indicate come tali (“in corso”). Nel caso di data incompleta
    (omessa indicazione del giorno o mese), i requisiti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera 6
    e) sono valutati assumendo a data iniziale l’ultimo giorno del mese indicato o ultimo giorno
    dell’anno indicato (nel caso di omissione, rispettivamente, del giorno o del mese) e a data finale
    l’ultimo giorno del mese precedente a quello indicato o l’ultimo giorno dell’anno precedente a
    quello indicato (nel caso di omissione, rispettivamente, del giorno o del mese). Nel caso di omessa
    indicazione della data finale e/o dell’anno nella data finale l’esperienza non sarà valutata.
  13. Non sono valide e comportano l’esclusione dal concorso le domande di partecipazione che siano
    presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e le
    domande dalle quali – per incompletezza, irregolarità o errore nei dati dichiarati, ovvero non
    rispondenza dei predetti dati alle condizioni minime di esperienza richieste – non risulti il possesso
    di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso. In tutti i casi di esclusione previsti dal
    presente bando, l’esclusione stessa è disposta dall’Autorità con provvedimento motivato ed è
    comunicata agli interessati all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.
  14. L’ARERA non è responsabile in caso di mancato recapito delle comunicazioni amministrative
    dipendente da omissioni o errori presenti nelle dichiarazioni con cui i candidati indicano il proprio
    recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a
    quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi comunque imputabili a fatto
    di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    Articolo 4
    Procedura concorsuale
  15. Il concorso è espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le
    seguenti fasi: a) una preselezione delle candidature finalizzata a individuare, secondo le modalità
    di cui all’art. 7, sessanta (60) candidati da ammettere alle successive fasi concorsuali, di
    competenza dell’Autorità; b) una prova scritta, secondo la disciplina dell’art. 9, riservata ai
    candidati di cui alla precedente lettera a); c) la valutazione dei titoli effettuata con le modalità
    previste dall’art. 8 dopo la prova scritta e prima della correzione degli elaborati; d) una prova
    orale, secondo la disciplina dell’art. 10, sostenuta da coloro che avranno superato la prova di cui
    alla precedente lettera b).
  16. Nel rispetto delle previsioni legislative, la prova orale potrà svolgersi in videoconferenza,
    attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di
    soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti,
    nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. L’Amministrazione si riserva di
    pubblicare, d’intesa con la Commissione esaminatrice, sul sito internet all’indirizzo
    https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm, indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento
    delle prove.
  17. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, così ripartiti:
    • fino ad un massimo di punti 20 per i titoli;
    • fino ad un massimo di punti 40 per la prova scritta;
    • fino ad un massimo di punti 40 per la prova orale.
  18. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti
    nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale. Il punteggio conseguito ai fini
    della preselezione di cui all’art. 7 non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
  19. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito, in numero pari ai posti previsti
    dal presente bando, sono nominati vincitori e assunti a tempo indeterminato, secondo quanto
    previsto dai successivi artt. 11 e 12.
    Articolo 5
    Commissione esaminatrice7
  20. La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento dell’Autorità che sarà pubblicato
    sul sito internet dell’Autorità all’indirizzo https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm.
  21. La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente scelto tra magistrati amministrativi,
    ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori
    universitari, anche in quiescenza e da due esperti nelle materie di concorso. Il Segretario è
    individuato tra i dipendenti di ruolo dell’Autorità.
  22. La Commissione esaminatrice può essere integrata, su richiesta del Presidente, da membri
    aggiunti in relazione alle specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla stessa.
  23. L’Autorità si riserva la nomina di sottocommissioni che potranno operare, in relazione alle
    esigenze di funzionalità delle diverse fasi e di celerità della procedura selettiva, su criteri stabiliti
    dalla Commissione esaminatrice.
  24. La Commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità
    telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
    Articolo 6
    Comunicazioni e convocazioni
  25. Le pubblicazioni nel sito Internet dell’Autorità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^
    serie speciale – “Concorsi ed esami” e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove,
    o mediante posta elettronica hanno valore di notifica a tutti gli effetti, nonché – per i candidati
    ammessi – di formale convocazione alle prove d’esame. La mancata presentazione dei candidati
    ammessi alle prove comporta l’esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa.
  26. Il calendario e il luogo di svolgimento della prova scritta vengono resi noti tramite avviso
    pubblicato sul sito internet dell’Autorità (https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm) almeno 15
    giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
  27. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo
    svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del
    nuovo calendario viene resa mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell’Autorità
    (https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm) .
  28. I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta che, in possesso dei requisiti di cui all’art.
    2, siano utilmente collocati nella graduatoria preliminare di cui all’art. 7 sono pubblicati sul sito
    internet dell’Autorità (https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm), almeno 15 giorni prima dello
    svolgimento della prova scritta.
  29. Il diario di svolgimento della prova orale è pubblicato sul sito internet dell’Autorità
    (https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm) almeno venti giorni prima del suo svolgimento.
  30. I candidati sono tenuti a presentarsi a ciascuna prova muniti di documento di riconoscimento in
    corso di validità ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000. I cittadini di uno Stato estero devono
    essere muniti di un documento di identità equivalente. Sono esclusi dalla selezione i candidati
    che, prima dell’inizio di ogni prova, non siano in grado di esibire un valido documento d’identità.
    Articolo 7
    Preselezione
  31. L’Autorità provvede alla formazione di una graduatoria preliminare redatta secondo il punteggio
    attribuito, come di seguito indicato, al titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso. In
    particolare,
    laurea con voto rientrante nelle seguenti classi (o titolo e voto equivalenti):
  • da 66/110 a 75/110 ovvero da 60/100 a 68/100 punti 1,00
  • da 76/110 a 84/110 ovvero da 69/100 a 76/100 punti 2,008
  • da 85/110 a 89/110 ovvero da 77/100 a 81/100 punti 3,00
  • da 90/110 a 94/110 ovvero da 82/100 a 85/100 punti 4,00
  • da 95/110 a 99/110 ovvero da 86/100 a 90/100 punti 5,00
  • da 100/110 a 103/110 ovvero da 91/100 a 94/100 punti 6,00
  • da 104/110 a 106/110 ovvero da 95/100 a 96/100 punti 7,00
  • da 107/110 a 109/110 ovvero da 97/100 a 99/100 punti 8,00
  • da 110/110 a 110/110 e lode ovvero da 100/100 a 100/100 e lode punti 9,00
  1. Sono ammessi alla successiva fase della selezione i primi sessanta (60) candidati, individuati
    secondo l’ordine decrescente di punteggio. In caso di punteggio ex aequo al sessantesimo posto,
    sono ammessi altresì tutti i candidati che abbiano eventualmente conseguito lo stesso punteggio
    del 60° candidato.
  2. L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta sarà pubblicato nel sito internet dell’Autorità.
    Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, come indicato all’art. 6 del presente
    bando.
    Articolo 8
    Valutazione dei titoli e criteri
  3. La Commissione esaminatrice o le sottocommissioni nominate ai sensi dell’art. 5 valutano solo
    i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione stessa secondo quanto
    disposto dal presente bando di concorso.
  4. I titoli valutabili sono suddivisi nelle seguenti categorie:
    a) ulteriori esperienze lavorative/professionali risultanti da atti formali o da dichiarazioni
    sostitutive rese secondo le indicazioni contenute nell’articolo 3, che non siano già state
    dichiarate ai fini dell’esperienza qualificata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del
    presente bando e che siano state maturate, presso gli enti/le istituzioni/le amministrazioni/le
    imprese/gli studi professionali di cui alla disposizione da ultimo citata, successivamente al
    conseguimento del titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in settori regolati.
    Ai soli fini dell’attribuzione del punteggio riferito alle esperienze lavorative/professionali, i
    periodi di cui alla presente lettera sono computabili solo se attestati dal candidato nella
    propria domanda di partecipazione e se superiori a sei mesi continuativi. Le frazioni di anno
    superiori a sei mesi sono arrotondate all’anno;
    b) ulteriori titoli accademici, professionali o di studio attinenti alla posizione per cui si concorre,
    risultanti da atti formali o da dichiarazioni sostitutive rese secondo le indicazioni contenute
    nell’articolo 3, che non siano già stati dichiarati ai fini dell’esperienza di cui all’articolo 2,
    comma 1, lettera e) del presente bando e che siano stati conseguiti, successivamente al
    conseguimento del titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d). In tale ambito
    sono valutabili i seguenti titoli: diploma di dottorato di ricerca; master di secondo livello della
    durata minima di un anno accademico e/o specializzazione conseguita a seguito del
    perfezionamento formale di corso post lauream della durata di almeno un anno accademico
    presso istituti di istruzione universitaria italiana o esteri; abilitazione professionale; ulteriore
    diploma di laurea rispetto a quello richiesto per l’ammissione al concorso; idoneità
    conseguita in concorsi pubblici banditi da Autorità amministrative indipendenti per
    qualifiche corrispondenti a quella di cui al presente bando.
  5. Per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono attribuibili 3 punti per
    l’esperienza maturata negli specifici settori di interesse dell’Autorità e 2 punti per ciascun anno
    di esperienza maturata in altri settori regolati, per un punteggio massimo complessivo di 10 punti.
  6. Per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo sono attribuibili i seguenti 9
    punteggi: fino a 5 punti per il dottorato di ricerca; fino a 4 punti per la seconda laurea; fino a 3
    punti per il titolo conseguito all’esito del corso di specializzazione e/o per il titolo di master di
    secondo livello; 2 punti per una o più idoneità conseguite in concorsi pubblici banditi da Autorità
    amministrative indipendenti per qualifiche corrispondenti a quella di cui al presente bando; 2
    punti per l’abilitazione professionale conseguita successivamente all’acquisizione del titolo di
    studio richiesto ai fini dell’ammissione al concorso. I titoli, anche della medesima tipologia, si
    cumulano, fino a un punteggio massimo di 10 punti.
  7. L’eventuale mancata indicazione nella domanda di uno o più titoli posseduti non è in alcun modo
    integrabile ex post e comporta la sua mancata valutazione ai fini dell’attribuzione del relativo
    punteggio. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 3, comma 9.
  8. Fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, il risultato della valutazione dei titoli è reso noto
    ai candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
    Articolo 9
    Prova scritta
  9. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato in lingua italiana secondo le indicazioni e
    le modalità disposte dalla Commissione esaminatrice ed è volta ad accertare, eventualmente anche
    attraverso l’elaborazione di casi pratici ovvero la risposta sintetica a una pluralità di quesiti, il
    grado delle conoscenze e delle competenze del candidato in una o più discipline inerenti alla
    posizione per la quale concorre.
  10. In particolare, la prova scritta verterà sulle materie di seguito elencate:
  • economia e regolazione dei servizi di pubblica utilità;
  • economia industriale;
  • economia dell’ambiente;
  • contabilità e bilancio, anche con riferimento alle tecniche di consolidamento e di
    riclassificazione.
  1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno 28 punti nella prova scritta.
  2. L’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta verrà pubblicato nel sito internet
    ARERA (all’indirizzo, https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm) con valore di notifica a ogni
    effetto di legge. In tale sede verrà data, altresì, comunicazione agli stessi candidati del punteggio
    riportato nella valutazione dei titoli.
    Articolo 10
    Prova orale
  3. La prova orale consiste in un colloquio mirato ad accertare la preparazione e la professionalità del
    candidato, nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dal profilo
    professionale per il quale concorre. La prova orale è diretta, inoltre, a verificare la conoscenza:
    a) degli elementi generali e comparativi relativi alle Autorità amministrative indipendenti, con
    particolare riferimento alle caratteristiche, funzioni e poteri attribuiti all’Autorità di
    Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
    b) del grado di conoscenza della lingua inglese;
    c) delle materie previste per la prova scritta.
  4. La prova orale si intende superata con una votazione pari almeno a 28 punti.
  5. Il risultato della prova orale di ciascun candidato è reso disponibile sul sito internet ARERA
    (all’indirizzo, https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm) con valore di notifica a ogni effetto di
    legge.10
    Articolo 11
    Graduatoria di merito
  6. La Commissione esaminatrice, eventualmente ricevute le valutazioni riportate dai candidati
    esaminati dalle eventuali sottocommissioni, forma la graduatoria di merito seguendo l’ordine
    decrescente del punteggio complessivo (determinato sommando i voti conseguiti nella
    valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale), conseguito dai candidati che abbiano
    sostenuto la prova orale con esito positivo.
  7. Nella formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di preferenza dichiarati dal candidato
    nella domanda di partecipazione, da far valere, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, a
    parità di punteggio. I candidati che abbiano superato la prova orale e intendano far valere tali titoli
    devono, a pena di decadenza dai relativi benefici, far pervenire ad ARERA – entro il termine
    perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
    suddetta prova – l’idonea documentazione in carta semplice comprovante il possesso dei titoli di
    cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 487/94, da cui risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di
    scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
    ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La trasmissione
    della documentazione dovrà avvenire tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.arera.it,
    riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “Documentazione Concorso funzionario – Profilo
    E-r-2021”.
  8. La graduatoria finale, redatta dalla Commissione esaminatrice, è trasmessa all’Autorità e da
    questa approvata. La graduatoria è pubblicata sul sito internet dell’Autorità all’indirizzo
    https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm.
  9. Dell’approvazione della graduatoria e della sua disponibilità nel sito Internet dell’Autorità sarà
    data notizia, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale – “Concorsi ed
    esami”.
  10. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per
    l’assunzione all’impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti previsti
    dal presente bando.
  11. L’Autorità si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale per un periodo di tre anni dalla
    sua approvazione.
    Articolo 12
    Assunzione in prova e possesso dei requisiti
  12. I vincitori sono assunti, in prova e con riserva di accertamento del possesso dei requisiti, alla data
    di assunzione comunicata mediante PEC all’indirizzo indicato dal candidato, nella carriera dei
    funzionari, qualifica di Funzionario III, livello stipendiale base.
  13. L’assunzione a tempo indeterminato è subordinata al compimento, con esito positivo, del periodo
    di prova pari a sei mesi di servizio effettivo.
  14. Il periodo di prova viene computato come servizio effettivo se concluso favorevolmente. Ove
    l’esito sia sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.
  15. Il personale che abbia già prestato attività lavorativa presso l’Autorità, che ha partecipato al
    concorso risultandone vincitore, è esentato dal periodo di prova sempre che il servizio prestato
    presso l’Autorità sia di durata uguale o superiore al periodo di prova stesso.
  16. L’accettazione dell’assunzione non può essere in alcun modo condizionata.11
  17. Il vincitore del concorso decade se, senza giustificato motivo, non assume servizio nella data di
    assunzione comunicata ai sensi del comma 1.
  18. L’Autorità ha la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati da assumere per verificare il
    possesso del requisito di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b).
  19. Ai sensi degli articoli 41 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora la data di assunzione
    in servizio fosse successiva di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda di
    ammissione al concorso, i vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza, alla Direzione
    Affari Generali e Risorse dell’Autorità, all’atto dell’assunzione in servizio, una dichiarazione
    sottoscritta sotto la propria responsabilità, attestante gli stati, i fatti nonché le qualità personali
    prescritti come requisito dal presente bando e soggetti a modificazione, tenuto conto di quanto
    previsto dall’art. 2.
  20. La Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità può procedere a idonei controlli, ai sensi
    dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Le
    dichiarazioni mendaci o false, oltre a essere punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
    in materia, comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
    provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    Articolo 13
    Trattamento dei dati personali
  21. I dati personali forniti o raccolti in occasione dell’espletamento del concorso saranno trattati nel
    rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n.
    679/2016.
  22. Il trattamento dei dati personali, improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza,
    pertinenza e non eccedenza nel trattamento, è finalizzato all’espletamento delle attività inerenti
    al presente concorso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, anche da
    parte della Commissione esaminatrice.
  23. I dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine
    saranno trattati ai soli fini dell’espletamento della selezione e, successivamente all’instaurazione
    del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
  24. Il titolare del trattamento è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con sede in
    Milano, Corso di Porta Vittoria n. 27 contattabile tramite all’indirizzo PEC:
    protocollo@pec.arera.it. Il RPD dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è
    contattabile tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@arera.it.
  25. I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma
    elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La
    conservazione in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti né accessibili al
    pubblico.
  26. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, i dati personali possono essere
    comunicati alle Amministrazioni Pubbliche per finalità connesse allo svolgimento del concorso
    ovvero alla gestione dell’eventuale rapporto d’impiego, I dati potranno inoltre essere trattati per
    la difesa in giudizio degli atti dell’Autorità.
  27. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non idonei in esito alla presente procedura
    saranno conservati sino alla scadenza dei termini per l’impugnazione dei provvedimenti di
    approvazione della graduatoria finale che concludono il procedimento e, in caso di impugnazione
    dei citati provvedimenti, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari.
    Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della 12
    minimizzazione. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in esito alla presente
    procedura saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validità della graduatoria e
    comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria finale,
    sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati
    personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. Per i candidati idonei
    dichiarati vincitori e assunti in prova presso l’Autorità i dati personali saranno conservati sino alla
    cessazione del rapporto di lavoro con l’Autorità stessa. Successivamente i dati personali saranno
    archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.
  28. È possibile chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica in caso di
    inesattezze o la cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la
    limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la mancata
    comunicazione di dati richiesti per le finalità del trattamento, la cancellazione, la limitazione o
    l’opposizione al trattamento potrebbero comportare l’esclusione dal procedimento per il quale i
    dati sono stati comunicati.
  29. È possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca del
    consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
    e potrebbe comportare l’esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati.
  30. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il
    trattamento che lo riguarda violi il regolamento UE/2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla
    competente Autorità di controllo.
    Articolo 14
    Mezzi di impugnazione
    Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
    Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta
    Ufficiale