Carloni (Lega): “Abbiamo chiesto al governo di proteggere i diritti del nostro territorio per un prodotto che sempre di più viene contraffatto”.
In allegato l’interrogazione a firma dei Deputati Carloni, Davide Bergamini, Latini e Marchetti e la risposta del Sottosegretario Luigi D’Eramo nel question time stamattina in Commissione agricoltura.
ALLEGATI
Interrogazione CARLONI, DAVIDE BERGAMINI, LATINI e MARCHETTI
Risposta CARLONI, DAVIDE BERGAMINI, LATINI e MARCHETTI
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03621
presentato da CARLONI Mirco
testo di Martedì 25 febbraio 2025, seduta n. 434
CARLONI, DAVIDE BERGAMINI, LATINI e MARCHETTI.
Al Ministro dell’agricoltura, dellasovranità alimentare e delle foreste.
— Per sapere
– Premesso che:
l’oliva ascolana Dop, riconosciuta nel 2005, sia l’oliva verde in salamoia che quella farcita di carne, è un esempio del made in Italy ed è anche uno dei prodotti più imitati, creando grave danno sia al prodotto che alla filiera;
il Consorzio di tutela e valorizzazione dell’iva ascolana del Piceno Dop ha avuto notizia che intorno al 20 giugno 2024 si è svolta una azione da parte del nucleo investigativo dei carabinieri forestali di Ascoli Piceno nei confronti di alcune imprese (tra le quali anche qualcuna aderente al sistema Dop) che commercializzano prodotto non Dop, ma denominandolo in etichetta come: «olive ascolane» e «olive all’ascolana»;
i carabinieri in quell’occasione avevano elevato formali contestazioni nei confronti delle suddette imprese per l’evocazione della Dop «oliva ascolana del Piceno», comminando sanzioni pecuniarie;
il Consorzio tutela, a luglio del 2024, aveva segnalato la questione all’Icqrf del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale rispondeva che in una nota del gennaio 2007 la Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari riteneva legittimo l’utilizzo della denominazione «olive all’ascolana», in quanto divenuta ormai di uso comune ai fini dell’individuazione del prodotto generico e che l’utilizzo della denominazione «olive all’ascolana» sui corrispondenti prodotti agricoli non appariva in contrasto con la protezione accordata alla «oliva
ascolana del Piceno» Dop;
la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul tema della evocazione di un’indicazione geografica, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che la nozione di «evocazione» si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente come immagine di riferimento la merce che fruisce della denominazione protetta; i produttori di olive certificate Dop, fino a oggi, non hanno potuto contare sulla chiarezza distintiva del riferimento geografico come prevede la legge; è doverosa e urgente ogni azione volta a tutelare il nome composto della Dop in merito a ogni parola di carattere geografico (oliva ascolana del Piceno)
–: se non creda sia necessario un riesame dell’orientamento espresso nel 2007 dalla Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari, anche alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, al fine di dare seguito all’importante lavoro avviato dai carabinieri forestali relativamente al corretto uso dei nomi nelle etichette delle olive ascolane presenti in commercio.