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Comma 30 (Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni) – reca misure in materia di rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni, prevedendo che i contribuenti, entro il 30 novembre di ciascun anno, potranno optare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva rateizzabile, per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. Per effetto di tale opzione, nella determinazione delle plusvalenze, si considera il valore del terreno al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione, in luogo al costo o il valore d’acquisto dello stesso. Il valore deve risultare da una perizia di stima giurata. L’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni debba essere pari al 18% (valore aumentato con un emendamento dei relatori).
Commi 72 e 73(Disposizioni in materia di accisa sulla birra) – introdotto durante l’esame alla Camera (Emendamento Lega)– stabilisce, per la birra realizzata nei birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962, aventi una produzione annua non superiore a 10 mila ettolitri, l’applicazione dell’aliquota di accisa ridotta pari al 50 per cento a decorrere dall’anno 2025. Si stabilisce, altresì, che l’applicazione in misura ridotta dell’aliquota di accisa di cui all’allegato I annesso al decreto legislativo n. 504 del 1995, alla birra realizzata nei birrifici di cui sopra, aventi una produzione annua superiore a 10 mila ettolitri ed inferiore a 60 mila ettolitri, non è più limitata al solo biennio 2022-2023, ma è estesa nei seguenti termini a decorrere dall’anno 2025:
a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10 mila ettolitri e fino ai 30 mila ettolitri;
b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30 mila ettolitri e fino ai 60 mila ettolitri.
Inoltre, si prevede che, ai fini dell’attuazione delle predette aliquote ridotte, le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 giugno 2019 (in materia di semplificazione dei microbirrifici) si applicano anche a decorrere dall’anno 2025.
Commi dal 102 al 104 (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te») –reca misure per il sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e di indigenza, e prevede:
- l’aumento di 50 milioni di euro annui, a partire dal 2025, della dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti istituito presso AGEA (comma 102);
- l’incremento per il 2025 di 500 milioni di euro della dotazione del Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità istituito nello stato di previsione del MASAF (comma 103), destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta “Dedicata a Te”;
- il rifinanziamento, (comma 104) nella misura di 2,3 milioni euro per l’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente (articolo 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022), affinché il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici per assicurare l’erogazione delle risorse di cui al comma precedente.
Comma 188(Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori») – prevede, l’erogazione, per il 2025, dell’indennità giornaliera onnicomprensivaprevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. A tal fine vengono stanziate risorse nel limite di 30 milioni di euro per il 2025 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. La suddetta indennità è pari ad un importo non superiore a 30 euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
Commi 356 e 357 (Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale per la brucellosi e per il Commissario straordinario per la peste suina africana) –introdotto durante l’esame alla Camera (emendamento FdI) – al comma 356prevede, al fine di consentire al Commissario straordinario nazionale per la brucellosi di attuare quanto previsto dalle sue funzioni, all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, in qualità di centro di referenza nazionale per le brucellosi, l’assegnazione della somma di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per lo svolgimento di indagini epidemiologiche e processi diagnostici aggiuntivi rispetto a quelli svolti ordinariamente. Nell’ambito della somma è prevista la corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario pari a 70.000 euro annui. Al comma 357, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al Commissario straordinario per la Peste suina africana viene corrisposto un compenso pari a 30.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione.
Comma 461 (Nuova Sabatini) – prevede un incremento di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, dell’autorizzazione di spesa per l’attuazione della misura c.d. “nuova Sabatini” per il sostegno al sistema delle PMI. Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative e alle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. La “Nuova Sabatini” sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware – o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.
Comma 462 (Filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo) – introdotto durante l’esame alla Camera (emendamento FdI) – incrementa di 2,5 milioni euro per il 2025, di 7,5 milioni di euro per il 2026, e di 5,5 milioni di euro per il 2027 l’autorizzazione di spesa disposta dalla misura – contenuta nella cd. legge sul made in Italy (articolo 10 L. n. 206/2023) – in virtù della quale il MIMIT, in coordinamento con il MASE, e con il MASAF, promuove e sostiene gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.
TITOLO IX – MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Il Titolo è interamente dedicato alle misure in favore del comparto agricolo.
Commi da 541 a 543 (Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno) – prevede al fine di dare corretta attuazione alle procedure unionali in materia di agevolazioni fiscali, il MASAF sia autorizzato ad adempiere agli obblighi di registrazione previsti per gli aiuti ad hoc che prevedono aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, in relazione all’agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per gli anni dal 2018 al 2022. (comma 541). Inoltre, si prevede (comma 542) che, successivamente alla registrazione, l’Agenzia delle entrate provveda agli adempimenti di registrazione nel Registro nazionale aiuti. Infine, si prevede (comma 543) che, conclusi gli adempimenti di registrazione, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, si escluda l’adozione di ogni atto di recupero.
Commi dal 544 al 546 (Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura) – introdotto durante l’esame alla Camera (emendamento Relatori) – prevede anche per l’anno 2025 il contributo, sotto forma di credito d’imposta, (previsto dal DL 124/23 c.d. decreto coesione-Zes-sud) nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024 e di 50 milioni di euro per l’anno 2025, destinato alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.
Commi dal 547 al 549(Misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia) – reca, al comma 547,misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia. Viene, al riguardo, previsto, un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al CREA per le attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici. Il comma 548 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto Livestock Environment Opendata (LEO) per la realizzazione del coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale in modo da garantire, come si legge nella relazione illustrativa, l’operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ). Il comma 549, novellando le disposizioni relative al Fondo per il sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell’organismo nocivo “Phoma tracheiphila” (cd. mal secco degli agrumi), prevede che le risorse siano destinate anche a supporto della ricerca per promuovere la competitività dell’agricoltura italiana, attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e il modeling dei sistemi agroalimentari.
Comma 550 (Modifiche all’articolo 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157) – introdotto durante l’esame alla Camera (emendamento FdI) – e interviene, modificandola, sulla disciplina vigente in materia di periodi dell’attività venatoria. In particolare:
– è stabilito che l’esercizio venatorio è autorizzato per ciascuna intera annata venatoria;
– è precisato che nel calendario regionale venatorio sia inserito anche l’orario giornaliero in cui si svolge l’attività venatoria;
– è previsto che, nelle ipotesi di variazioni dell’elenco delle specie cacciabili, sia acquisito il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
– nei casi di impugnazione del calendario venatorio è fissato in 30 giorni il termine di impugnazione dello stesso (decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione). Si prevede, altresì, che le associazioni venatorie sono parti necessarie del giudizio. E’ inoltre sancito che, in caso di accoglimento della domanda cautelare (e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito), l’attività venatoria è consentita e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione.
Commi 551 e 552 (Disposizioni fiscali e previdenziali concernenti gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella) – introdotto durante l’esame alla Camera (emendamento FdI) – Reca norme in materia di regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al gioco dell’ippica.
In particolare, il comma 551, lettera a), inserendo la nuova lettera l-bis) all’articolo 50, comma 1, del TUIR, riconduce tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente anche i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall’autorità vigilante.
alla lettera b), aggiungendo la lettera d-bis.1) all’articolo 52, comma 1, del TUIR, dispone che, ai fini della determinazione del reddito, i predetti compensi concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15 mila euro.
– al comma 552 reca norme per l’iscrizione Gestione separata INPS degli addetti alle corse ippiche. In particolare, prevede l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di iscrizione presso la Gestione separata INPS degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive (iscritti in apposito Registro tenuto dall’autorità vigilante). Per i predetti soggetti il contributo alla Gestione è dovuto – per un terzo a carico dell’iscritto e per due terzi a carico del Masaf – nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro annui dei compensi a tale titolo percepiti. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo. Viene altresì specificato che l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente e che sul medesimo imponibile sono applicate le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche.
Comma 553 (Introduzione dell’articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, in materia di istituzione dell’organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) – introdotto durante l’esame alla Camera (emendamento relatori) – istituisce l’Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte. Tale organismo ha lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere, garantendo, altresì, l’adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo. Sono individuati, inoltre, i componenti dell’Organismo, i compensi ad essi spettanti nonché le modalità e i termini della procedura di conciliazione.
Commi dal 554 al 557 (Contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della lingua blu) – introdotto durante l’esame alla Camera (emendamento FdI ) – concede, per l’anno 2025, Al fine di contrastare la diffusione della febbre catarrale degli ovini malattia denominata «lingua blu», un contributo a fondo perduto di 10 milioni di euro in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell’abbattimento di animali affetti dalla malattia. È demandata ad un decreto del Masaf la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al fondo sopra menzionato.
Comma 558 (Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale– incentivi assicurativi) – introdotto durante l’esame alla Camera (emendamento FdI) – Al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, è incrementata di 15 milioni di euro per l’anno 2025.
Commi da 559 al 562 (Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale 2014-2022) – introdotto durante l’esame alla Camera (emendamento FdI) e reca disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale. Si prevede, in particolare, che le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del FEASR. E’ stabilito che le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento, restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di sviluppo rurale 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione europea delle rispettive decisioni di modifica dei medesimi programmi.
È inoltre previsto che le risorse nazionali aggiuntive, non ancora erogate al termine del periodo 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso della suddetta programmazione. È altresì sancito che le suddette risorse che, ai sensi dell’articolo 155 del regolamento (UE) n. 2021/2115, risultano ammissibili al periodo della programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel piano strategico della PAC 2023-2027, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del piano strategico.
Comma 563 (Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2025) – introdotto durante l’esame alla Camera (emendamento IV, PD, LEGA e FI) – La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura, da adottare entro il 30 gennaio 2025 è incrementata di 250.000 euro per l’anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Comma 564 (Centri recupero di animali selvatici) – introdotto durante l’esame alla Camera (emendamento M5S, PD, AVS) – incrementa il Fondo per il recupero della fauna selvatica (art. 1, comma 757, L. n. 178/2020) di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Commi 647 e 648 (Sostegno dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare alle ditte sementiere nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023) – introdotto durante l’esame alla Camera (emendamento LEGA) autorizza ISMEA, in deroga alla disciplina vigente e fino al 30 aprile 2025, a rilasciare le garanzie (di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 102/04) per finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine a favore delle imprese sementiere danneggiate dagli eventi alluvionali di maggio 2023, purché iscritte al RUOP e con sede o attività nei territori alluvionati (indicati nell’Allegato 1 del D.L. n. 6/2023). In relazione a tali garanzie, ISMEA, inoltre, è autorizzata a erogare contributi diretti all’abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nel rispetto dei limiti previsti dalla UE. ISMEA, infine, rilascia le garanzie e i contributi di cui sopra nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente.
Commi 660 e 661 (Esigenze connesse alla ricostruzione), dispone la proroga anche per l’anno 2025 del termine di sospensione di alcuni pagamenti nonché delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche).
TABELLA A voce MASAF (emendamento FdI) reca un contributo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del CREA per garantirne il funzionamento.