Concorso Pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche  anni 2015/2018 – Scadenza 21 Maggio 2015

Concorso Pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche anni 2015/2018 – Scadenza 21 Maggio 2015

medicina generale

E’ indetto il pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione  specifica in medicina generale della Regione Marche relativo agli anni 2015–2018, di n. 25 laureati in medicina e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo.
Art. 2 (Requisiti di ammissione)
1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di  soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1,  del D. Lgs. n. 165/2001);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo  periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001);
e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis,  del D. Lgs. n. 165/2001);
f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38,  comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001).
2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1 deve  essere altresì in possesso:
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
c) della iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e  degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato  alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al  concorso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente  la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al  punto 2, lett. c), prima della data di inizio del Corso.
Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato  al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata  con avviso di ricevimento, alla “Regione Marche – Servizio Sanità, Via G. da Fabriano n. 3  60125 ANCONA” a decorrere dalla pubblicazione del suddetto bando sul Bollettino Ufficiale  Regione Marche (BUR), fino al termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua  pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spedito la domanda oltre il termine di  scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal  timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione:  “contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina  generale 2015-2018”. E’ ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna  raccomandata.
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia  autonoma.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46  e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza  di uno degli Stati membri dell’Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, in  possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente e di essere  familiare di un cittadino dell’Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario con  permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE; o di essere cittadino non  comunitario, titolare dello status di rifugiato; o di essere cittadino non comunitario, titolare  dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia  oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l’università  che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito;
e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando  l’università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento,  ovvero la sessione di espletamento dell’esame;
f) di essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei  medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di  iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del precedente articolo 2,  nell’ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione  Europea) e la data di iscrizione all’albo;
g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione  specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si specificare  quale).
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non  dovrà essere autenticata.
7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità  in corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna  documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto  all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione al  proprio handicap.
9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta  ogni comunicazione relativa al concorso e l’eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di  indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
10. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di  comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva  comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali  disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza  maggiore.
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di  dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa  dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai  benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione  non veritiera.
12. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti  presso la Regione Marche per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una  banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale ammissione al corso di  formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di  tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime  informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridicoeconomica  del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge al quale  si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti
dell’Amministrazione regionale, titolare del trattamento.
Art. 4 (Prova d’esame)
1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella  soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda  ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal  Ministero della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno  30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici  chirurghi e degli odontoiatri della Regione Marche.
4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a  mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed affisso presso gli  Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Marche.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più  commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al  raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di  residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla
Regione Marche.
6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo  dell’assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla  volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Marche, a ciascuna  commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero  della Salute per la prova d’esame.
Art. 5 (Svolgimento della prova)
1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n.  368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai  successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l’integrità del plico  ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d’esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza  dell’intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l’integrità del plico,  provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul  frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione Marche e la firma di un  membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo  anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle  domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la  separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il  questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le
istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l’espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver  completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova  d’esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali  assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee  per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d’esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque  specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a  distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per  iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione  esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato  ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa  unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri  della commissione d’esame provvedono al ritiro della busta.
11. E’ vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda  possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l’osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i  provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due  commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
Art. 6 (Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)
1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più  plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal  segretario.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della  commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il  giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato  l’integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il
presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un  numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa  contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco  destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione  confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e  assegna il relativo punteggio.
3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste  contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto  procede all’identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve  redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su  presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al  personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina  regionale.
(Art. 7 – Punteggi)
1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un  punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte  multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che  consente l’inserimento in graduatoria.
(Art. 8 – Graduatoria)
1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla  formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti  concorsuali, alla Regione Marche.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data  dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di  tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno  diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Marche, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva  entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della  prova d’esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione Marche, dopo l’approvazione  delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in  base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello  regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di  tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a  parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.
6. Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione  Marche a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione  Marche e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della  Regione Marche.
7. La Regione Marche procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla  pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Marche, alla correzione di  eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone  comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, possono  chiedere l’accesso agli atti del concorso, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di  cui al comma 3 sul B.U.R..
9. L’attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del  numero dei posti prefissato all’articolo 1 del presente bando.
Art. 9 (Ammissione al corso)
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall’articolo  1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di  formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà  far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all’utile inserimento al Corso. A tal fine farà  fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si
considera decaduto.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e  chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale  l’interessato:
o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in  Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
o rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.
Art. 10 (Utilizzazione della graduatoria)
1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l’ordine della  graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o  altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’inizio del corso di formazione.
2. Entro tale limite la Regione Marche provvederà mediante comunicazione personale a convocare  i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine della graduatoria stessa, in  relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.
Art. 11 (Trasferimenti ad altra Regione)
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in  formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o  successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di  provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il  completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.
Art. 12 (Borse di studio)
1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una  borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente  correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione.
Art. 13 (Assicurazione)
1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura  assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con  oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Marche.
Art. 14 (Disciplina del corso – rinvio)
1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2015-2018 inizia entro il mese di  novembre 2015, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno,  con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. 368/99 e succ. mod. e integr., la durata del corso  potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di  formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:
a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico  chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall’università corredato  del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla
commissione d’esame di Stato);
b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di  attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina  generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie;
c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle Università al Ministero della  salute e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. A tale scopo il Ministero  della Salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l’avvio del corso e comunque non  oltre il 1° novembre, l’elenco delle Università che hanno notificato l’attivazione dei periodi di
formazione validi ai fini della riduzione e la durata di tali periodi.
3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo  riconosciuto dalla Regione Marche.
4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in  strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale  individuati dalla Regione Marche. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti
all’attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico  discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione,  all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta.
5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro  convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale né con i medici tutori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs.  17.8.1999 n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 15 (Incompatibilità)
Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell’attività  didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici  partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all’art. 19, comma 11, della legge 28
dicembre 2001 n. 448.

[button link=”http://www.mircocarloni.it/wp-content/uploads/2015/04/bando-2015.pdf” size=”medium”]BANDO INTEGRALE[/button]

[button link=”http://www.mircocarloni.it/wp-content/uploads/2015/04/domanda-bando-2015.pdf” size=”medium”]DOMANDA[/button]