Misure per il "Miglioramento condizioni ambientali e sviluppo intermodalità" scadenza 30 gennaio 2015 ore 12.00

Misure per il "Miglioramento condizioni ambientali e sviluppo intermodalità" scadenza 30 gennaio 2015 ore 12.00

imagebando intermodaleLa Regione Marche promuove le azioni volte a favorire lo sviluppo dell’intermodalità gomma-ferro e nave-ferro-gomma con conseguente riduzione della congestione stradale ed aumento della sicurezza nelle aree a maggior criticità e miglioramento della qualità dell’aria limitando le emissioni di polveri sottili e di CO2.
Requisiti dei richiedenti
Sono destinatari dei contributi, le imprese pubbliche o private di logistica, ferroviarie, quelle di spedizione, gli MTO (Multimodal Transport Operator), in forma singola o associata, con sede legale nella UE.
Alla data di richiesta del contributo tutte le imprese singole o consorziate e i consorzi o le cooperative, debbono possedere i seguenti requisiti:
– essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA o ente equivalente competente per territorio ;
– essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
– non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione “Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02);
– possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL o ente equivalente nel territorio del proprio Stato;
– solo per le imprese non iscritte all’INPS e/o all’INAIL in quanto non obbligate in base alla normativa vigente oppure per le imprese non aventi stabile organizzazione sul territorio italiano, possedere una situazione previdenziale e assicurativa regolare in base alla normativa vigente;
– rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela
ambientale;
– non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.
I requisiti sopra elencati saranno oggetto di autodichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della presentazione della domanda di contributo (Allegato 1).
Misura del contributo e durata
I contributi sono concessi per ogni servizio di trasporto ferroviario tramite collegamento nuovo o aggiuntivo rispetto a quelli esistenti alla data del 31/05/2014, come di seguito specificato:
I. Per i servizi di trasporto intermodale: euro 45,00 (quarantacinque), per ciascuna UTI (Unità di Trasporto Intermodale) trasportata; nel caso di trasporto accompagnato combinato l’unità di misura è il semirimorchio;
II. Per i servizi di trasporto intermodale con origine o destinazione nei terminali ferroviari che presentano inefficienze, individuati nel Porto di Ancona e nell’Interporto delle Marche (Jesi), al contributo di cui al precedente punto I. si aggiungono euro 20,00 per ciascuna UTI/semirimorchio trasportato, finalizzati al superamento dei colli di bottiglia nell’ultimo miglio ferroviario.

I contributi relativi ai servizi di “trasporto intermodale” e “trasporto intermodale accompagnato” di cui al precedente art. 2, sono concessi dalla data di attivazione del servizio stesso.
I contributi di cui ai punti I., II. dell’art. 5, anche quando aventi ad oggetto il medesimo servizio di trasporto, sono cumulabili.

La quota parte di contributo atto a compensare le inefficienze infrastrutturali tra il terminale ferroviario e la stazione RFI di riferimento (ultimo miglio ferroviario), come previsto al punto II. del punto 5, è concessa per due anni dalla data di attivazione del servizio stesso ed è sottoposta alla seguente condizione risolutiva:
1. collaudo della stazione tecnica “Interporto Marche” per quanto concerne il terminale ferroviario nell’interporto di Jesi;
2. realizzazione del fascio di binari della lunghezza di almeno 650 metri a servizio dei terminal del porto per quanto concerne il terminale ferroviario nel porto di Ancona.

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