PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL SETTORE AGRICOLO: LA PROPOSTA DI LEGGE

PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL SETTORE AGRICOLO: LA PROPOSTA DI LEGGE

Sono tanti i giovani che per il loro futuro sognano e vogliono investire nella terra. La proposta di legge che ho presentato, insieme ai miei colleghi, vuole fornire proprio a queste nuove generazioni di agricoltori gli strumenti necessari per rinnovare il mestiere che hanno scelto. Due giorni fa ho incontrato alla Camera la delegata nazionale di Coldiretti Giovani, Veronica Barbati, e il segretario nazionale Stefano Leporati. Abbiamo parlato di come i giovani imprenditori agricoli oggi non siano più figure secondarie e di come sia necessario rendere il loro ruolo socialmente rilevante. Proprio perché non è più il mestiere rilegato soltanto alla terra. I giovani – sia quelli che hanno ereditato il mestiere sia quelli che lo hanno scelto da zero – hanno portato modernità, innovazione e specializzazione nel settore. C’è bisogno, quindi, di stimolarli sempre di più. Bisogna rilanciare l’agricoltura italiana. Il futuro comincia con le nuove generazioni. Con questa proposta di legge vogliamo introdurre agevolazioni fiscali e favorire il mantenimento delle imprese mandate avanti dagli under 40. Perché fare agricoltura deve essere qualcosa di bello e moderno.

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLONI, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, BRUZZONE, PIERRO, BARABOTTI, BILLI, BOF, BORDONALI, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, FURGIUELE, LOIZZO, MARCHETTI, TOCCALINI

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Presentata il 9 gennaio 2023

Il ricambio generazionale rappresenta una delle maggiori sfide per l’agricoltura italiana. Dalle prime elaborazioni del censimento dell’Istituto nazionale di statistica del 2020 emerge infatti che in Italia solo il 13,4 per cento dei titolari di impresa agricola ha meno di 44 anni. Una percentuale in forte calo rispetto alla precedente rilevazione del 2010 che si attestava al 17,6 per cento e che testimonia come l’impegno per un’agricoltura più giovane, assunto dalla pregressa politica agricola comune, non abbia raggiunto i risultati prefissati. Crescono leggermente le imprese condotte da soggetti di età inferiore a 35 anni, passate dal 7,3 per cento al 7,6 per cento nel 2022 secondo i dati dell’Unioncamere, ma anche in questo caso l’Italia rimane lontana dalla media europea, pari all’11 per cento circa. Senza un deciso cambiamento di rotta, quindi, è prevedibile un progressivo declino del settore, anche perché sono le aziende gestite da giovani a caratterizzarsi per il maggiore grado di capitalizzazione e di propensione per l’innovazione.

Nel 2021 sono nate in media 18 imprese agricole al giorno per iniziativa di un giovane, una in più rispetto alla media giornaliera del 2020, che è tuttavia l’anno nel quale la pandemia di COVID-19 ha più influito sull’economia. A livello regionale, il maggior numero di iscrizioni si registra in Puglia (829) e in Sicilia (719), poi in Pie[1]monte (564), dove il numero di iscrizioni è raddoppiato rispetto al 2020.

Quanto alla redditività per ettaro, le aziende in cui il titolare è un giovane si collocano in una posizione migliore rispetto alle altre. Secondo gli ultimi dati dell’Eurostat, in Italia le aziende condotte da soggetti di età inferiore a 35 anni con[1]seguono una redditività per ettaro maggiore (4.964 euro/ettaro) rispetto a quelle condotte da soggetti di età superiore a 55 anni (3.546 euro/ettaro).

Per quanto riguarda l’attuazione dei Programmi di sviluppo rurali (PSR) in Italia, i dati evidenziano una situazione poco favorevole ai nuovi insediamenti. Dall’ultima elaborazione dell’associazione Coldiretti emerge che nell’ambito dei bandi PSR 2014- 2020 per l’insediamento nell’agricoltura, e in particolare per la sottomisura 6.1, sono state presentate 40.725 domande di sostegno. Tra queste, 19.223 sono state ammesse al finanziamento nel gennaio 2021 (pari al 47,2 per cento). Se si analizza il numero delle domande di sostegno che hanno ricevuto pagamenti sul totale delle domande presentate, si rileva che circa una su tre (appena il 30,6 per cento del totale) ha ottenuto il relativo pagamento, in acconto o a saldo.

Analizzando questi numeri si potrebbe affermare che l’agricoltura non è per i giovani.

Disponendo di poche risorse da offrire come garanzie, spesso le nuove generazioni di agricoltori devono affrontare un sistema creditizio che generalmente non concede mutui di durata superiore a vent’anni e incontrano numerosi ostacoli burocratici e vincoli per accedere alla terra. Molti di loro sono infatti costretti a iniziare con l’affitto o il comodato d’uso dei terreni, sebbene i canoni siano generalmente elevati.

Malgrado queste difficoltà, il tessuto imprenditoriale degli agricoltori di età fino a 40 anni compiuti è dinamico, appassionato, aperto all’innovazione e attivo nel ricercare soluzioni in grado di coniugare le ambizioni di sostenibilità con gli obiettivi di resa e di redditività. In questo contesto, tra le incertezze per l’Italia vanno aggiunte anche quelle legate ai ritardi nell’invio del Piano strategico nazionale alla Commissione europea. Il 2 dicembre scorso con decisione della Commissione europea è stato approvato il piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell’Italia, nella versione notificata il 15 novembre 2022. Il documento elaborato dal tavolo di partenariato evidenzia il significativo sforzo compiuto dai decisori politici per elaborare un piano complesso, che tuttavia appare poco bilanciato. Il piano, infatti, tiene conto delle principali esigenze del variegato quadro della produzione agroalimentare nazionale, tranne una.

Tra i dieci obiettivi strategici « trasversali » tracciati al livello europeo per la nuova PAC quello cui sono destinate minori risorse concerne proprio il ricambio generazionale, a cui il PSP italiano riserva soltanto l’1 per cento dei fondi a disposizione.

Si tratta di una percentuale irrisoria per poter scommettere su un futuro migliore per le nuove generazioni. Le regioni, cui spetta la titolarità del comparto primario in Italia, dovrebbero avere la volontà e la forza di incrementare questa ridotta quota di risorse attraverso l’adozione di legittime sullo sviluppo rurale.

Gli interventi di sostegno per i giovani agricoltori sono previsti da entrambi i pilastri della nuova PAC, nella forma del sostegno complementare al reddito, nel primo pilastro, e del sostegno per l’insediamento, nel secondo pilastro.

La nuova PAC ha confermato un pagamento specifico nell’ambito dei pagamenti diretti del primo pilastro; in aggiunta al pagamento di base redistributivo, al pagamento accoppiato e agli ecoschemi, è prevista una novità destinata proprio ai giovani agricoltori, ossia il pagamento di 83,5 euro per ettaro in più, qualora l’azienda sia condotta da un imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti, per i primi cinque anni dall’insediamento e fino alla superficie massima di 90 ettari.

Oltre alla conferma del pagamento ai giovani agricoltori nel primo pilastro, nel secondo pilastro della politica di sviluppo rurale, la cui gestione continua a essere assegnata alle regioni, viene confermato e potenziato il sostegno all’insediamento, il cui massimale passa da 70.000 euro a 100.000 euro.

Il sostegno può essere concesso in forma di premio in conto capitale anche in più stati di avanzamento o attraverso il ricorso a strumenti finanziari o attraverso una combinazione delle due modalità.

Il giovane agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio per poter accedere al sostegno:

titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo; titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza di un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su temi riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;

titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell’ambito dell’intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza di uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore, come stabilito dalla medesima regione o provincia autonoma, con superamento dell’esame finale, su temi riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

L’ultima novità riguarda il codice attribuito alla misura concernente il sostegno al primo insediamento: la precedente misura 6.1 del PSR è stata infatti denominata SRE01, costituendo, sostanzialmente, un incentivo ai giovani imprenditori agricoli sia per l’insediamento che per gli investimenti.

L’obiettivo della presente proposta di legge è quello di introdurre un sistema organico di norme interne che, ad integrazione delle norme europee, dimostrino il concreto interesse dello Stato italiano in favore dell’imprenditoria giovanile agricola. Nel complesso, i dati raccolti delineano le caratteristiche dei giovani imprenditori agricoli, che sono competenti, inter- connessi, aperti all’innovazione e pronti a operare in conformità agli obiettivi del Green Deal europeo. Grazie ad essi e alle competenze da loro acquisite con gli studi universitari, le aziende agricole adottano nuove tecniche agronomiche che consentono loro di raggiungere livelli qualitativi inimmaginabili con le tecniche tradizionali, nonché processi di digitalizzazione che rendono più semplice e veloce la gestione dell’azienda.

Oggi i giovani imprenditori agricoli sanno che l’impresa ha bisogno di investire sul proprio sviluppo attraverso le strutture e l’innovazione in modo da poter affrontare le sfide del mercato e quelle legate alla salvaguardia dell’ambiente e all’adatta[1]mento al cambiamento climatico. La produzione energetica, soprattutto da impianti fotovoltaici e a biomassa, risulta di parti[1]colare interesse per i giovani imprenditori agricoli sotto il profilo del maggior reddito e della liquidità ma anche della riduzione della variabilità delle proprie entrate connessa all’andamento oscillante e all’incremento dei prezzi delle materie prime.

Nonostante il rinnovato interesse per l’agricoltura, testimoniato dalla maggiore attenzione dei consumatori verso i prodotti di qualità, tipici e locali, dalla crescente consapevolezza in materia ambientale non[1]ché dall’apprezzamento per gli altri servizi come l’agriturismo e la cosiddetta « agricoltura sociale », l’inserimento dei giovani nel settore agricolo continua a presentare una serie di ostacoli.

La vera sfida che l’Unione europea deve affrontare è quella di convincere un nu[1]mero crescente di giovani ad avviare un’attività agricola e di incoraggiare il ricambio generazionale.

Da uno studio pubblicato nel 2019 dalla Commissione europea, « Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas », che analizza il ruolo delle politiche dell’Unione europea nel favorire l’ingresso dei giovani nel settore agricolo, emerge che l’impatto della PAC sul ricambio generazionale rimane limitato, soprattutto nelle regioni prive di infrastrutture e servizi di base.

Le misure più rilevanti per il ricambio generazionale, ossia il sostegno con paga[1]menti diretti ai giovani agricoltori, il sostegno agli investimenti e gli aiuti all’avvia[1]mento di imprese, sono misure che tendono ad aumentare la sostenibilità socioeconomica delle aziende agricole dopo che i giovani agricoltori hanno avviato la loro attività, piuttosto che contribuire alla successione nelle aziende agricole esistenti. Inoltre, tali misure non sono ben adattate al vero e proprio subentro di giovani che provengono da contesti extra-agricoli. Ne consegue che, di per sé, l’insieme delle misure previste dalla PAC non è sufficiente per affrontare le principali barriere all’ingresso nell’agricoltura come l’accesso alla terra e l’accesso ai capitali finanziari.

Da un sondaggio della Commissione europea emerge inoltre che la disponibilità di terra da comprare o affittare è il bisogno generale più importante. Tra le numerose barriere che incontrano i nostri giovani che decidono di costituire un’impresa agricola ci sono gli elevati prezzi della terra, i costi iniziali di impianto, le difficoltà legate all’accesso al credito, al rinvenimento di manodopera qualificata nonché una legislazione e oneri amministrativi complessi e farraginosi. L’attività dell’impresa agricola si svolge secondo tempi di cui le istituzioni non sempre riescono a tenere conto: un’idea innovativa si scontra con le procedure e i termini annuali, biennali e spesso triennali previsti per l’approvazione dei bandi o dei finanziamenti, che la rendono vetusta e fuori tempo. Inoltre, per non vanificare gli sforzi dei nostri giovani al fine di renderli i veri protagonisti di una fase di rinnova[1]mento dell’agricoltura, che possa partecipare a pieno titolo alla transizione ecologica, è necessario sciogliere il nodo strategico dell’inadeguatezza del sistema infrastrutturale italiano, di cui fanno parte le infrastrutture fisiche, autostrade, strade, linee ferroviarie, aeroporti, e quelle immateriali, ossia i sistemi digitali, di cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza sembra aver compreso l’importanza, tanto da destinare risorse pari a 6,31 miliardi per gli investimenti nelle reti ultraveloci e 41,8 miliardi per gli investimenti nelle infra[1]strutture per la mobilità sostenibile. Sulla base delle informazioni fornite dai giovani imprenditori agricoli che si sono insediati da pochi anni, emerge la sostanziale impossibilità di avviare un’azienda agricola o agrituristica senza il sostegno dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e le garanzie fornite dalla famiglia, perché gli investimenti sono rilevanti e gli istituti di credito non erogano finanziamenti mancando le necessarie garanzie. Per tali ragioni, negli ultimi 35 anni sono cessate due aziende su tre con una superficie agricola utilizzata da cinque a undici ettari. A ciò si aggiunge la valutazione del merito creditizio degli operatori agricoli secondo i modelli del Nuovo accordo sui requisiti minimi di capitale, firmato a Basilea nel 2004 (cosiddetto « Basilea 2 »), che penalizzano molto l’erogazione del credito alle imprese guidate da giovani.

È altresì necessario che gli istituti agrari promuovano la formazione al credito, fondamentale per limitare i rischi connessi agli investimenti pluriennali. Un’attenta valutazione e programmazione degli investimenti sono determinanti nei primi anni di attività dell’impresa, in cui i costi sono maggiori e le difficoltà nel sostenerli possono penalizzare l’esito del progetto.

Altra criticità da considerare è il preammortamento finanziario, che non tiene conto dei tempi necessari per l’entrata in produzione degli impianti. In base al tipo di produzione, i ricavi si possono ottenere anche dopo quattro o cinque anni dall’avvio dell’attività. È urgente quindi l’applicazione di un sistema di preammortamento non standardizzato come quello attuale ma che tenga conto delle specifiche caratteristiche del settore, in particolare per l’impresa giovanile.

Occorrono pertanto misure concrete che permettano ai giovani non solo l’insediamento, ma anche la permanenza nell’agri[1]coltura in modo sostenibile. Per tali ragioni è necessario aggiungere ai fondi una tantum della PAC ulteriori strumenti di accompagnamento dedicati ai giovani, prevedano contributi dilazionati nel tempo, attraverso l’introduzione di misure strutturali che non necessitino di disposizioni annuali di proroga e che non siano soggette a continue modifiche o a revoche, al fine di garantire un’attenzione concreta ai giovani in un settore strategico nel nostro Paese come l’agricoltura.

La presente proposta di legge si compone di diciotto articoli, divisi in sei capi.

Il capo I reca le finalità e le definizioni della legge.

L’articolo 1 definisce le finalità, consistenti nella promozione e nello sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

L’articolo 2 reca le definizioni di « impresa giovanile agricola » e di « giovane imprenditore agricolo », specificando i requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui il limite massimo di età di quaranta anni.

Il capo II reca le misure per il sostegno dell’insediamento dei giovani nell’agricoltura.

L’articolo 3 dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un fondo destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insedia[1]mento dei giovani nel settore dell’agricoltura, volti in particolare ad agevolare l’acquisto di terreni e di beni strumentali per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola, l’ampliamento di un’unità minima produttiva definita in base alla localizzazione, all’indirizzo colturale e all’impiego di mano d’opera al fine di garantire l’efficienza aziendale, e l’acquisto di complessi aziendali già operativi.

L’articolo 4 introduce un regime fiscale agevolato per i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa agricola. Tale regime si applica al reddito dell’impresa nel caso di soggetti costituiti in forma diversa dall’impresa individuale e dalla società semplice; nel caso degli imprenditori individuali e dei soci di società semplici, si applica ai redditi derivanti dalle attività non soggette alla disciplina del reddito agrario.

L’articolo 5 prevede agevolazioni in materia di contratti di compravendita di fondi rustici, al fine di evitare l’abbandono delle attività agricole.

L’articolo 6 dispone lo sgravio dagli oneri contributivi per un periodo massimo di cinque anni al fine di incentivare l’ingresso nell’agricoltura di giovani fino a quarant’anni di età.

Il capo III reca misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo e il ricambio generazionale. L’articolo 7 introduce un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali materiali o immateriali che migliorino il rendimento dell’azienda agricola e siano conformi alle norme dell’Unione europea.

L’articolo 8, volto ad agevolare l’ampliamento delle superfici coltivate, sostituisce la disciplina prevista dal comma 5 dell’articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, disponendo una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dei giovani agricoltori che acquistino o permutino terreni.

L’articolo 9 prevede agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale, stabilendo che il reddito imponibile dei giovani agricoltori per le attività di fornitura di beni e servizi relativi alle attività connesse a quella agricola nonché alla fornitura di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, l’agricoltura sociale, l’enoturismo, l’oleoturismo e le fattorie didattiche sia determinato applicando il coefficiente di redditività del 15 per cento sui corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

L’articolo 10 disciplina il diritto di prelazione tra più soggetti confinanti, prevedendo un favor nei riguardi del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale di età compresa tra diciotto e quaranta anni. L’articolo 11 introduce un credito d’imposta per interventi di riqualificazione fabbricati rurali, pari al 25 per cento delle spese sostenute e documentate, utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L’articolo 12 reca misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori, prevedendo in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell’imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale e l’assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei programmi per favorire il ricambio generazionale delle imprese, possono prevedere ulteriori misure e incentivi mediante lo strumento del patto di famiglia. Il capo IV reca disposizioni per l’accesso al credito.

L’articolo 13 stabilisce che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l’Associazione bancaria italiana, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono, con apposita convenzione, le modalità e i criteri di accesso dei giovani imprenditori agricoli ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito. Le agevolazioni si applicano a tutti i tipi di contratto bancario e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato. Per finanziare tali agevolazioni, a decorrere dall’anno 2023 è istituito un fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 14 prevede misure per favorire l’accesso al microcredito. In particolare, si modifica l’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel senso di ampliare, possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in quest’ultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche di età inferiore a quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Il capo V, composto dall’articolo 15, istituisce l’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell’imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra iniziative ministeriali e regionali.

Infine, il capo VI reca ulteriori misure a favore dell’imprenditoria giovanile nell’agricoltura.

L’articolo 16, in materia di successioni e donazioni, prevede che i trasferimenti per causa di morte o per donazione di beni costituenti l’azienda, compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e gli altri beni strumentali all’attività aziendale, a favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quaranta anni, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e sono soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa. Inoltre, gli onorari notarili per la stipulazione degli atti di cui al medesimo articolo sono ridotti di un sesto.

L’articolo 17, in materia di adempimenti contabili, consente ai giovani agricoltori di optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle con[1]dizioni di cui all’articolo 2435-bis del codice civile.

Infine, l’articolo 18, in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, prevede che nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai giovani agricoltori una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

PROPOSTA DI LEGGE  

CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge è volta alla promo[1]zione e al sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante inter- venti per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti « impresa giovanile agricola » o « giovane imprenditore agricolo » le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni: a) il titolare sia un imprenditore agri[1]colo di età compresa tra diciotto e quaranta anni; b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni; c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

CAPO II SOSTEGNO ALL’INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL’AGRICOLTURA

 Art. 3. (Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell’agricoltura)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 e lo schema del piano di investimenti e sviluppo dell’attività imprenditoriale agricola che i soggetti di cui all’articolo 2 devono presentare ai fini dell’accesso alle risorse e alle misure previste dal medesimo decreto. Il piano di investimenti e sviluppo dell’attività imprenditoriale agricola deve, in ogni caso, prevedere innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente a inter- venti finalizzati: a) all’acquisto di terreni e strutture necessari per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola; b) all’acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l’efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione; c) all’ampliamento dell’unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l’indirizzo colturale e l’impiego di mano d’opera, al fine di promuovere l’efficienza aziendale; d) all’acquisto di complessi aziendali già operativi.

Art. 4. (Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agri[1]coltura)

1. I soggetti di cui all’articolo 2 che intraprendono un’attività d’impresa, in forma diversa dall’impresa individuale e dalla società semplice, possono avvalersi, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi, di un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva, determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponi[1]bile costituita dal reddito d’impresa pro[1]dotto nel periodo d’imposta. Per i soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge costituiti in forma di impresa individuale o di società semplice il predetto regime si applica limitatamente alle attività non soggette alla disciplina di cui all’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa e che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

4. L’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dai soggetti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo per il periodo d’imposta in corso alla data in cui hanno iniziato l’attività e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Art. 5. (Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici)

  1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l’acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all’articolo 2, possono essere rogati dal segretario comunale del comune in cui è ubicato il fondo o la porzione maggiore di esso.

Art. 6. (Esonero da obblighi contributivi)

 1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2023 è concesso, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di trentasei mesi.

 2. Al termine del periodo di trentasei mesi di cui al comma 1, l’esonero di cui al medesimo comma 1 è concesso, per un periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 50 per cento.

3. L’esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive e ne riferisce ogni mese al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

CAPO III MISURE PER FAVORIRE LA PERMA[1]NENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 7. (Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali)

Ai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell’Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell’azienda agricola.

2.  Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8. (Agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2023, i giovani imprenditori agricoli di cui all’articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, qualora acquistino o permutino terreni e loro pertinenze, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 50 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

2. Dalla data indicata al comma 1 è abrogato il comma 5 dell’articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

Art. 9. (Agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale)

1. Per le attività esercitate dai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, l’agricoltura sociale, l’enoturismo, l’oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

Art. 10. (Prelazione di più confinanti)

1. Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione di cui agli articoli 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all’articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, ai coltiva[1]tori diretti o agli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quaranta anni.

2. L’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è abrogato.

Art. 11. (Ristrutturazione dei fabbricati rurali)

 1. Ai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge è concesso un credito d’imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizza[1]zione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali di cui all’articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il quinto anno successivo alla conclusione degli interventi previsti al medesimo comma 1. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 di[1]cembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del red[1]dito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento dell’importo della spesa sostenuta.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dal soggetto beneficiario ad altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica[1]zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, il soggetto beneficiario richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che atte[1]sta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, o dal responsabile dell’assistenza fiscale di uno dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il termine di utilizzabilità stabilito ai sensi del primo periodo del comma 2 del presente articolo. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 12. (Servizi di sostituzione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l’erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell’imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l’assistenza a minori di età inferiore a otto anni.

2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall’articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono de[1]stinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell’unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l’utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.

CAPO IV ACCESSO AL CREDITO

Art. 13. (Misure per favorire l’accesso al credito)

1. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di con[1]certo con il Ministero dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l’Associazione bancaria italiana una convenzione, aperta all’adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella quale sono definiti le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto.

3. A decorrere dall’anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero del[1]l’economia e delle finanze un fondo, con la dotazione di 40 milioni di euro annui, destinato a far fronte agli oneri derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e quelle di utilizzazione del predetto fondo.

Art. 14. (Misure per favorire l’accesso al microcredito)

1. All’articolo 111, comma 1, alinea, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: « associazioni o società cooperative, » sono inserite le seguenti: « nonché a soggetti aventi la qualifica di giovane imprenditore agri[1]colo e, qualora questi ultimi siano costituiti in forma societaria, a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, ».

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 15. (Costituzione dell’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura)

1. Al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell’imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra le iniziative statali e regionali, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggior- mente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All’ONILGA sono attribuite le seguenti competenze: a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupa[1]zione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale; b) analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione; c) analisi degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall’Unione europea al fine di individuare le opportunità per l’imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell’agricoltura; d) collegamento con le fonti di informa[1]zione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell’imprenditoria agricola giovanile; e) consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l’attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo; f) promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell’imprenditoria agricola giovanile, anche mediante lo svolgimento delle funzioni consultive e di supporto di cui alla lettera e); g) promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea; h) stimolo e supporto all’azione del Governo, in relazione all’obiettivo di promuovere le azioni dell’Unione europea in favore dell’imprenditoria e del lavoro giovanile nell’agricoltura nell’ambito della programmazione della politica agricola comune; i) costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell’Unione europea in materia di lavoro giovanile nell’agricoltura; l) realizzazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un portale telematico, costantemente aggiornato, nel quale sono raccolte le normative vigenti in materia di imprenditoria agricola e sono forniti per- corsi guidati per accedere ai finanziamenti, gli avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e i consigli utili per la soluzione di problemi concernenti le procedure amministrative.

2. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento dell’ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le regioni individuano una specifica struttura di collegamento con l’ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni di cui al comma 1.

CAPO VI ULTERIORI MISURE IN FAVORE DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA

Art. 16. (Successioni e donazioni)

1. I trasferimenti, per causa di morte o per donazione, di beni costituenti l’azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all’attività aziendale, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quaranta anni, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, dall’imposta catastale e dall’imposta di bollo e sono soggetti all’imposta ipotecaria in misura fissa.

2. Gli onorari notarili per gli atti di cui al comma 1 sono ridotti a un sesto.

Art. 17. (Disposizioni in materia di adempimenti contabili)

1. I soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge, costituiti in forma societaria e tenuti alla formazione e conservazione delle scritture contabili, possono optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all’articolo 2435-bis del codice civile.

Art. 18. (Vendita diretta)

1. Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.